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Categoria: Malpractice
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serraolaser – Malpractice
Trattamenti Sanitari e Consenso
a cura dell’Avv. Federico Contri, penalista del Foro di Roma

Principi Generali

Negli Stati Uniti la necessità del consenso informato è stata sentita prima ancora che nel nostro Paese.
Anche in Italia, ormai, è consolidata da tempo.
Il paziente ha il diritto di conoscere gli eventuali rischi per decidere liberamente e nel suo interesse primario.
Ancora più grave se questo atto-dovuto venga omesso da un medico specializzato, da cui ci si aspetta un comportamento professionale ancora più ineccepibile.

Il consenso è condizione imprescindibile di legittimità nell’atto medico; esso deve essere chiaro, esplicito e documentato in ogni accertamento e trattamento a rischio.

Il consenso deve essere prestato prima dell’inizio del trattamento terapeutico.

Oggetto del Consenso

Presupposto imprescindibile della formazione di un valido consenso è la necessità da parte del medico di un’informazione chiara ed esaustiva circa i vari momenti (diagnostico, terapeutico e prognostico) dell’atto medico.

Potranno essere taciuti – salva espressa richiesta – quei rischi che possono considerarsi conseguenze atipiche ed eccezionali dell’intervento, tendenzialmente imprevedibili ed imprevenibili, in quanto tali in grado di determinare nel malato un’inutile situazione di ansia e di timore.

Documentazione del Consenso

È consigliabile far presenziare almeno un testimone all’attività di informazione posta in essere.

La sottoscrizione del modulo non può ridursi ad atto formale, teso in via prioritaria a precostituire una dichiarazione di scarico di responsabilità, ma costituire il momento finale del dettagliato processo informativo chiaro ed esaustivo.

La prova scritta del consenso porrà l’operatore sanitario nella condizione di evitare – ove si renda necessario – le incertezze della prova testimoniale.

Il consenso “copre“ tutte le attività mediche ordinariamente connesse all’atto terapeutico autorizzato.

Man mano che si accentua il rischio delle indagini cliniche e degli atti curativi, specie di natura chirurgica, demolitori di parti compromesse, il consenso dell’avente diritto deve assumere una forma chiaramente espressa e un contenuto sempre più specifico in relazione a quella determinata opera che si intende eseguire.

Titolarità del Consenso

Il consenso è personale o delegato a chi esercita la potestà (nei soli casi del minore o dell’infermo di mente).

La Mancanza del Consenso

La condotta del medico che intervenga sul paziente senza essersi munito del preventivo consenso deve ritenersi penalmente illecita.

Impregiudicate le conseguenze sul piano disciplinare e civilistico di tali atti.

Il trattamento medico senza consenso, sempre che non cagioni lesioni, potrebbe far ipotizzare fatti di violenza privata.

Vizi del Consenso

Come ogni manifestazione di volontà con rilevanza giuridica non può ritenersi valido un consenso viziato in conseguenza di:
errore, quando il paziente ha prestato un consenso che altrimenti non avrebbe dato o avrebbe dato in maniera diversa; questo avviene ogni qual volta il soggetto abbia fondato il suo consenso su una non corretta conoscenza dei presupposti in fatto dell’atto terapeutico e sulle conseguenze dello stesso. Errore che ha influenzato la volontà del soggetto, la quale sarebbe stata diversa se si fosse correttamente formata. Errore, inoltre, che potrà riguardare sia l’identità del medico, sia la natura del trattamento concordato (scelta terapeutica, organizzazione ed esecuzione dell’intervento in oggetto).

…ancora sul consenso informato alla prestazione diagnostica e/o terapeutica…

Il trattamento medico-chirurgico non ha una esplicita e specifica regolamentazione in ambito penale.

Un autorevole parere del Comitato Nazionale di Bioetica (CNB), espresso in un documento del 1992 dal titolo Informazione e consenso all’atto medico, ammonisce: “Al centro dell’attività medico-chirurgica si colloca il principio del consenso il quale esprime una scelta di valore nel concepire il rapporto tra medico e paziente, nel senso che detto rapporto appare fondato prima sui diritti del paziente che sui doveri del medico. Sicché sono da ritenere illegittimi i trattamenti sanitari extraconsensuali, non sussistendo un dovere di curarsi”.

L’informazione è il momento centrale della intera questione del consenso-informato.

Una adeguata informazione da parte del medico, che non dovrà essere limitata all’intervento sanitario sricto sensu, ma dovrà comprendere anche i rischi generici, gli scopi dell’intervento, la diagnosi, la prognosi e l’esistenza di alternative terapeutiche.

Sempre il Comitato Nazionale di Bioetica raccomanda: “secondo lo standard professionale occorre dire ciò che la comunità scientifica ritiene essenziale allo stato attuale delle sue conoscenze.

Col vantaggio della correttezza scientifica dell’informazione, ma con l’impraticabilità di una comunicazione generalmente incomprensibile all’uomo comune.

L’informazione non deve essere soltanto una trasmissione di dati e notizie, ma deve indicare al paziente le alternative, terapeutiche e non, che siano possibili.”

Si tende ormai a valorizzare in sede giudiziaria italiana la antigiuridicità del trattamento in difetto di consenso.

Il modulo del consenso deve essere allegato alla cartella clinica e ne fa parte integrante.

Riguardo alla compilazione della cartella clinica, questa spesso è troppo vaga per permettere al magistrato di valutare l’operato del medico.
La cartella clinica è un essenziale elemento di prova in sede giudiziaria, professionale, amministrativa.
La sua irregolare compilazione diventa atto colposo.
È consigliabile vincere la pigrizia che la prassi inevitabilmente porta nelle operazioni ripetute nel tempo.
È utile prestare maggiore cura e tempo nella sua dettagliata compilazione.
In caso di contestazioni, sarà un elemento ulteriore da poter utilizzare a beneficio della correttezza del proprio operato.

Sul sito internet www.sedesoi.com, della Società oftalmologica Italiana, sono visibili ben 19 moduli per il consenso informato per le varie ipotesi di intervento:

  • Operazione della cataratta;
  • Trattamento di una cataratta secondaria con il laser;
  • Esame della rifrazione nel bambino;
  • Trattamento dello strabismo;
  • Esame del bambino in anestesia generale;
  • Enucleazione e eviscerazione dell’occhio;
  • Retinoblastoma: enucleazione;
  • Melanoma: enucleazione;
  • Trattamento laser del glaucoma cronico ad angolo aperto;
  • Trattamento laser e trattamento chirurgico dell’iride,
  • Vitreotomia per ablazione dei neovasi sottoretinici;
  • Trattamento laser della retina;
  • Operazione per il distacco della retina;
  • Vitreotomia per foro maculare;
  • L’angiografia in fluorescenza (Fluoresceine) e al verde di indocyanine;
  • Vitreotomia per membrana premaculare;
  • Vitreotomia per retinopatia diabetica proliferante;
  • Intervento di cheratectomia con laser a eccimeri;
  • Intervento di cheratectomia con laser a eccimeri; (Promemoria allegato al consenso informato)

È sicuramente un ottimo esempio dello sforzo culturale e legale che si sta facendo nell’evoluzione del rapporto medico-paziente.
Un medico sempre più vicino all’uomo-malato e sempre meno chiuso nella sua scienza tecnica.